AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la tabella, sostituita dalla legge di conversione, riportata con carattere tondo. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi 2 e 3 della legge di conversione cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1 marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412". Nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al (( 31 dicembre 1997. )) I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme. (( 1-bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al )) (( comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di )) (( attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre )) (( 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, )) (( transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo )) (( 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e )) (( dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. )) (( 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della )) (( ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in )) (( servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei )) (( contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per )) (( ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita' )) (( all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. )) (( 1-ter. II trattenimento in servizio di cui al comma 1- )) (( bis si applica, con le medesime modalita' e per il medesimo )) (( periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui )) (( all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, )) (( n. 386. )) 2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia. 3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche' delle diverse modalita' operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non puo' essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.