AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi, salvo la tabella, sostituita  dalla  legge  di
conversione, riportata con carattere tondo.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   I commi 2 e 3 della legge di conversione cosi' recitano:
   "2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1 marzo 1995,
n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995,  n.  277,  7  settembre
1995,  n.  375,  11  novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11
marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356,  e
6 settembre 1996, n. 465.
   3.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412".
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 5 febbraio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle
province  della  Calabria  fino  al 31 dicembre 1995 e nelle province
della Sicilia fino al (( 31 dicembre 1997. )) I comandi  militari  di
regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai
compensi  dovuti  per  gli  alloggiamenti  forniti  dai  comuni o dai
privati al personale  militare  impiegato,  in  deroga  alle  vigenti
norme,  anche  per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali
di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
(( 1-bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al ))
(( comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di         ))
(( attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre   ))
(( 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata,           ))
(( transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo  ))
(( 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e            ))
(( dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,   ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.    ))
(( 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della     ))
(( ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in         ))
(( servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei      ))
(( contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per      ))
(( ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita'   ))
(( all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.  ))
((    1-ter.    II trattenimento in servizio di cui al comma 1-    ))
(( bis si applica, con le medesime modalita' e per il medesimo     ))
(( periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui  ))
(( all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349,        ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,   ))
(( n. 386.                                                         ))
  2.  A  decorrere  dal  1  novembre  1995, i contingenti delle Forze
armate  messi  a  disposizione  dei  prefetti  delle  province  della
Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo
da  pervenire  alla  loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre
1995. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  i  contingenti  delle Forze armate messi a disposizione dei
prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale
delle Forze di polizia.
  3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo  conto
del  personale  delle  Forze  armate  effettivamente  impiegato negli
specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche'
delle diverse modalita' operative  del  personale  della  Polizia  di
Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia di finanza. Il
personale delle predette Forze di polizia  nei  contingenti  numerici
individuati  ai  fini  del  comma  2  non  puo' essere distolto dagli
specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo  che
siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.